La normativa di accesso è rimasta sostanzialmente invariata da allora anche se nel 1999 il decreto Bindi fissò la denominazione ufficiale in quella che ancor oggi caratterizza la figura apicale della dirigenza medica e sanitaria. Lo stesso decreto con l’art. 14 aggiunse nel decreto 502/1991 l’art. 16-quinquies concernente la “formazione manageriale”, precisando alla fine del comma 1 che “tale formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2”. In seguito, il decreto correttivo del d.lgs. 229/1999 (d.lgs. 254/2000, cosiddetto decreto Veronesi) ha introdotto una stabilizzazione del principio del possesso “differito” dell’attestato con ben due norme specifiche. L’art. 8 ha novellato l’art. 15, comma 8 del d.lgs. 502/1992 precisando che l’attestato “deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso”. La medesima norma soppresse le parole “in sede di prima applicazione”.
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