Il fatto
Un dirigente pubblico è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione di un’Azienda Speciale, ma in difetto di autorizzazione rilasciata dall’amministrazione scolastica di appartenenza, si è visto condannare alla restituzione dei compensi illegittimamente ricevuti, sia da parte del Tribunale di primo grado che, successivamente, dalla Corte di appello. A dire della sentenza dei giudici di secondo grado, il dirigente scolastico prima dell’assunzione della carica avrebbe dovuto avere la preventiva autorizzazione dalla propria amministrazione, applicando le disposizioni di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, dove è previsto il divieto al pubblico dipendente di svolgere, senza autorizzazione, incarichi, anche occasionali retribuiti in qualunque forma e non rientranti nei compiti e nei doveri di ufficio. È stato, infatti, precisato come l’elenco delle attività espletabili senza autorizzazione anche se retribuite è tassativo e che non vi sono ricomprese quelle relative ad incarichi pubblici elettivi o a questi equiparati, a meno che il pubblico dipendente non sia collocato…
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