Dirigenti a contratto: la legittimità della scelta della PA di attingere senza il rispetto dell’ordine della graduatoria vigente

Scorrimento di graduatoria e scelta discrezionale dell’Ente: commento alla sentenza del TAR Lazio (Latina), 16 aprile 2019, n. 295

26 Aprile 2019
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A seguito di un concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato, il posto lasciato vacante dal vincitore del concorso non veniva coperto dal secondo in graduatoria, per scelta dell’Ente di procedere all’assunzione a tempo determinato, attingendo in via fiduciaria il terzo della graduatoria. Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza 16 aprile 2019, n. 295) il ricorso intentato dal secondo in graduatoria per vedersi attribuito il posto a tempo indeterminato è stato respinto, in quanto l’eventuale scorrimento della graduatoria è scelta discrezionale dell’Ente la quale ha, inoltre, adeguatamente motivato la scelta sulla base di un contenzioso ancora in essere sulla graduatoria a tempo indeterminato.

La vicenda

Il sindaco decideva di ricorrere al contratto a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria a tempo indeterminato, a seguito della vacanza del posto da parte del vincitore del concorso. L’incarico veniva disposto in via fiduciaria, ai sensi dell’art. 110 comma 1, del TUEL, mediante stipula del contratto con il terzo classificato. Il dipendente, funzionario dell’Ente, classificatosi al secondo posto della graduatoria, ha impugnato la scelta dell’ente di affidamento del citato incarico. Il ricorrente censura il comportamento dell’Ente di ricoprire il posto in argomento, lasciato vacante dal vincitore del concorso, in quanto l’ente anziché determinarsi mediante scorrimento della graduatoria vigente ha preferito conferire l’incarico a tempo determinato al terzo idoneo della citata graduatoria. Espone, inoltre, il ricorrente che l’ente, nonostante l’impugnazione della scelta irrazionale effettuata, ha continuato, mediante successivi decreti sindacali, mediante proroga del medesimo contratto a tempo determinato sempre in via fiduciaria. In considerazione di tale scelta, il ricorrente ha richiesto oltre all’assunzione a tempo indeterminato anche il risarcimento del danno patito a causa della scelta illegittima dell’Ente.

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