La vicenda
Il sindaco decideva di ricorrere al contratto a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria a tempo indeterminato, a seguito della vacanza del posto da parte del vincitore del concorso. L’incarico veniva disposto in via fiduciaria, ai sensi dell’art. 110 comma 1, del TUEL, mediante stipula del contratto con il terzo classificato. Il dipendente, funzionario dell’Ente, classificatosi al secondo posto della graduatoria, ha impugnato la scelta dell’ente di affidamento del citato incarico. Il ricorrente censura il comportamento dell’Ente di ricoprire il posto in argomento, lasciato vacante dal vincitore del concorso, in quanto l’ente anziché determinarsi mediante scorrimento della graduatoria vigente ha preferito conferire l’incarico a tempo determinato al terzo idoneo della citata graduatoria. Espone, inoltre, il ricorrente che l’ente, nonostante l’impugnazione della scelta irrazionale effettuata, ha continuato, mediante successivi decreti sindacali, mediante proroga del medesimo contratto a tempo determinato sempre in via fiduciaria. In considerazione di tale scelta, il ricorrente ha richiesto oltre all’assunzione a tempo indeterminato anche il risarcimento del danno patito a causa della scelta illegittima dell’Ente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento