Dirigenti: accesso alla qualifica (fondamento normativo)

Nel pubblico impiego privatizzato un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di una espressa qualificazione normativa. Le valutazioni della Corte di Cassazione

16 Dicembre 2020
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La Cassazione ha escluso il riconoscimento del ruolo dirigenziale del commissario di rientro dall’emergenza sismica dell’Umbria e delle Marche: l’equiparazione economica e la particolare rilevanza dell’incarico non sono elementi sufficienti a dimostrare l’equivalenza in assenza di uno specifico riferimento normativo che lo preveda. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 26 febbraio 2020, n. 5238.

Massima

Nell’impiego pubblico privatizzato un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di una espressa qualificazione normativa. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri “la equivalenza ad un ufficio dirigenziale generale opera solo a condizione che abbia una base nel relativo ordinamento“.

Fatto

La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale e dichiarato il diritto del dipendente all’inquadramento nella prima fascia del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contestualmente condannando quest’ultima al pagamento delle differenze di retribuzione.
Il dipendente aveva chiesto il riconoscimento della prima fascia dirigenziale per avere ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per un periodo pari ad almeno tre anni.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato in Cassazione.

La decisione

Il ricorso è fondato.

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