di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 10/6/2015)
Con sentenza del 17 marzo 2015, n. 37, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell’art. 8, comma 24, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (“Decreto Semplificazioni fiscali”), che consentiva alle Agenzie delle Dogane, delle Entrate e del Territorio di attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari fino all’espletamento delle procedure concorsuali, facendo salvi gli incarichi già conferiti. La disposizione è stata convertita, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
Ai soggetti beneficiati dalla norma era stato dato un termine per la conclusione delle procedure concorsuali, aperte e pubbliche, stabilito nel 31 dicembre 2013 e tale termine è stato disatteso.
In ragione di ciò, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma speciale abbia contribuito all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione agli incarichi dirigenziali che doveva essere assolutamente temporanea e perciò l’ha rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo.
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