Dirigenti privi di incarico

Nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, nondimeno l’Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali

9 Agosto 2016
Modifica zoom
100%
Il Caso: il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso, proposto da F.A. nei confronti del Ministero della Comunicazione e dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni e dell’Informazione (ISCTI), volto alla declaratoria dell’illegittimità del mancato conferimento di un incarico dirigenziale per il periodo dal 20.2.2003 al 17.11.2003 e alla condanna dei convenuti al risarcimento del danno alla professionalità ed alla personalità morale e del danno economico derivante dalla mancata fruizione della retribuzione di risultato.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12678/2016, afferma che nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, nondimeno l’Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima battuta ovvero una volta che siano venuti a scadenza) e lasciare immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale. Spetta la tutela risarcitoria.

>> LEGGI la SENTENZA 

 

Novità editoriale:

procedimento_disciplinare

Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego

di Livio Boiero

Il volume risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare correttamente la propria difesa.
Il lavoro prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle azioni del Governo assunte per contrastare il fenomeno del c.d. “furbetto del cartellino”.

Immagine 1

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento