Le motivazioni del giudice del lavoro del tribunale di Bergamo
Il ricorso verte sulla debenza dei diritti di rogito ad un Segretario comunale di fascia B operante in un comune privo di dirigenti. Nella ricostruzione del giudizio, evidenzia in via preliminare il giudice civile, come i Segretari siano stati classificati in fasce, fruendo della clausola c.d. di galleggiamento, ossia ricevono una retribuzione non inferiore a quella del dirigente o, negli enti privi di dirigenti, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa. I Segretari appartenenti alla fascia C percepiscono uno stipendio e una indennità di importo ridotto (art.37 e ss. CCNL), rispetto alla retribuzione contrattuale dei segretari di fascia A o B equiparata a quella della dirigenza. Le modifiche apportate dal d.l.90/2014 prevedono in particolare all’art.10 comma 2 bis, che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari che non hanno la qualifica dirigenziale, sia attribuito un diritto di rogito per gli atti dallo stesso rogati, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Il problema si sposta, pertanto, secondo il giudice ordinario, sul corretto significato da attribuire alla parola “comunque”.
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