In considerazione di ciò, ai consiglieri comunali spetta un’ampia prerogativa di ottenere, dai competenti uffici comunali, tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato senza che possano essere opposti profili di riservatezza, in quanto essi sono tenuti al segreto d’ufficio.Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, da un lato, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minore aggravio possibile per gli uffici comunali, dall’altro, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (Consiglio di stato, sez. V, n. 6963/2010).La stessa commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale (ex multis Consiglio di stato, sez. V, n. 929/2007) secondo cui il diritto del consigliere di accesso agli atti «non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’ente con l’unico limite di poter esaudire la richiesta, qualora sia di una certa gravosità, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione delle attività di tipo corrente».
Pertanto, il consigliere deve contemperare il diritto di accesso con l’esigenza di non intralciare lo svolgimento dell’attività amministrativa e il regolare funzionamento degli uffici comunali, comportando per essi il minor aggravio possibile, sia dal punto di vista organizzativo che economico (Corte dei conti, sez.
Liguria n. 1/2004).In ordine all’ammissibilità dell’accesso ad atti istituzionali del comune mediante l’uso di tecnologie informatiche, nonché all’acquisizione delle deliberazioni consiliari e di giunta e dei relativi atti preparatori in formato digitale (a mezzo Pec), la commissione ha ritenuto che, in base al quadro normativo vigente e alla ormai generalizzata diffusione degli strumenti informatici presso i soggetti pubblici e privati, «l’accesso telematico “deve” essere sempre consentito, soprattutto ove richiesto, non solo nei reciproci rapporti posti in essere tra le pubbliche amministrazioni medesime e in quelli da esse intrattenuti con l’utenza privata, ma anche nei rapporti tra le stesse amministrazioni locali e i componenti eletti nei loro organi consiliari.
Il diritto di accesso telematico va garantito anche alla luce del generale dovere della pubblica amministrazione di ispirare la propria attività al principio di buon andamento e conseguente economicità e proficuità dell’azione (ex art 97 Cost.) nonché del principio di leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici (art 120 Cost)» (parere dell’11 gennaio 2011).
Tuttavia, la Commissione ha ribadito che «l’amministrazione comunale deve garantire a tutti indistintamente i consiglieri parità di condizioni di accesso e di informazione, attesa la parità delle funzioni da ciascuno di essi esercitate.
Eventuali disparità di trattamento devono, quindi, ritenersi contra legem» (parere del 10 maggio 2011).
Pertanto, «il mancato rilascio della chiesta copia cartacea potrebbe costituire una discriminazione dei soggetti privi di adeguata cultura informatica, con conseguente lesione sia del principio generale di uguaglianza sia dello specifico diritto di accesso, che pure attiene a quelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale» (parere del 23 giugno/7 luglio 2011).
La scelta dell’amministrazione comunale di rilasciare la documentazione richiesta in formato digitale, sulla base del principio di economicità, deve ritenersi in linea con gli indirizzi suindicati, garantendo comunque l’accesso a tutti gli atti richiesti dai consiglieri.
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