Divieto di assunzione per la mancata adozione del piano di azioni positive

La sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’esaminare la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014, redatta dall’organo di revisione di un Comune vicentino, ha evidenziato le problematiche inerenti la mancata approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

21 Aprile 2017
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La sezione regionale di controllo per il Veneto, nell’esaminare la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2014, redatta dall’organo di revisione di un Comune   vicentino, ha evidenziato le problematiche inerenti la mancata approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.
Prima di arrivare alle conclusioni dei giudici contabili, vediamo  che cosa prevede la normativa.

Quadro normativo

Il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, all’art. 48 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono predisporre i piani di azioni positive – di durata triennale – tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate,  favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. Invero, il citato decreto delegato  n. 198/2006, all’art. 42 comma 2, lettere d), e) e f), indica, tra le possibili azioni positive, la necessità di:
superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
– favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

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