di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 5/12/2012)
Di recente il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi su un caso di assenze ingiustificate dal servizio da parte del dipendente pubblico. La pronuncia fa applicazione dell’art. 127, primo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) che dispone la sanzione della decadenza dal rapporto di servizio qualora il dipendente si assenti dal lavoro senza giustificato motivo (la norma, alla lett. c) afferma che è destituito il dipendente che “senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni, ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve“). Nel caso in questione, tuttavia, il dipendente aveva presentato qualche tempo prima una domanda di aspettativa per motivi familiari su cui l’amministrazione non si era pronunciata.
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