Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (90 giornate), può essere fruito in un arco temporale di 3 anni su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali. Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa. L’Inps ricorda che per beneficiare del congedo le interessate devono avvisare il datore di lavoro con almeno 7 giorni di anticipo, salvo casi di oggettiva impossibilità, indicando inizio e periodo di astensione, e consegnare, sempre al datore, la certificazione del percorso di protezione.
La giustificazione delle assenze negli Enti locali
Guida rapida con casi pratici
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Area dirigenti
III edizione aggiornata con:
› D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (Jobs Act)
› Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
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