Dottorato di ricerca: aspettativa retribuita (proroga)

Analisi del diritto soggettivo del dipendente pubblico a essere collocato in aspettativa e a conservare il trattamento economico previdenziale

1 Marzo 2019
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Sentenza Corte di Cassazione Sezione civile, lavoro 10 gennaio 2019, n. 432.

Massima

La legge n. 476/1984, come modificata dalla legge n. 448/2001, in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, riconosce il diritto soggettivo del dipendente pubblico ad essere collocato in aspettativa ed a conservare il trattamento economico previdenziale e di quiescenza in godimento presso l’amministrazione di appartenenza per il solo periodo di durata normale del corso, con esclusione della proroga, anche se autorizzata secondo il regolamento di ateneo.

Fatto

Un dipendente comunale, ammesso a frequentare presso l’Università un dottorato di ricerca per il quale non era prevista borsa di studio, aveva chiesto all’ente datore di lavoro l’aspettativa retribuita ai sensi dell’art. 2 della legge n. 476/1984, e la domanda era stata accolta con nota nella quale era stato precisato che l’aspettativa doveva ritenersi riferita a “tutto il periodo del dottorato“. Il regolamento del Politecnico prevedeva che potesse essere concessa la proroga di un anno per il completamento dell’attività didattica e di formazione, proroga che nella specie era stata disposta dal competente Collegio dei Docenti.

La Corte territoriale ha evidenziato che la disciplina normativa prevede la conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza per l’intero periodo di durata del corso, che nella specie doveva essere ritenuto quadriennale e non triennale, in quanto, da un lato, la possibilità della proroga era contemplata fin dall’origine dal regolamento dell’ateneo, dall’altro l’aspettativa era stata riconosciuta fino al conseguimento del dottorato. Pertanto doveva ritenersi illegittima la condotta dell’amministrazione la quale aveva escluso che per l’anno di proroga potessero essere riconosciuti i benefici previsti dalla legge ed aveva anche sanzionato il G., ritenendo ingiustificata l’assenza del lavoratore dal servizio.

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