Il caso
Il ricorrente ha richiesto alla propria amministrazione il risarcimento del danno subito sul luogo di lavoro. Dalla documentazione versata in atti risulta chiaramente che il sinistro è occorso mentre l’istante era in servizio ed è stato causato dallo stato di pericolo delle scale dell’amministrazione di cui era dipendente. Tale stato di pericolo, di fatto, si evince dalla richiesta avanzata, più di un anno prima del verificarsi dell’incidente, da un Dirigente della medesima amministrazione al responsabile per la prevenzione e la sicurezza, in cui si segnalava la mancanza di corrimano e se ne chiedeva l’installazione. Tale richiesta, rimasta inevasa, è stata poi riproposta dopo l’incidente di cui è causa. Solo in seguito a questa successiva richiesta l’amministrazione ha proceduto ad installare il corrimano e il dispositivo antiscivolo, dimostrando, dunque, inequivocabilmente che tali accorgimenti erano ritenuti dalla stessa necessari per garantire l’incolumità dei dipendenti.
Pertanto,
risulta pienamente integrata da parte dell’amministrazione la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2087 c.c., che tutela le condizioni di lavoro e secondo il cui disposto letterale: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, atteso che sono state omesse da parte dell’amministrazione intimata, datore di lavoro dell’istante, le misure necessarie per scongiurare il verificarsi di incidenti come quello accaduto all’istante.
E’ fondata e deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro presentata da un dipendente pubblico nei confronti della P.A. nel caso di caduta dell’interessato, verificatasi nel salire le scale di collegamento dei diversi piani degli uffici, determinata dallo stato di pericolo delle scale stesse per la mancanza, da tempo inutilmente segnalata, di corrimano e di dispositivo antiscivolo; in tal caso, deve ritenersi che la P.A. abbia violato le prescrizioni di cui all’art. 2087 c.c., che tutela le condizioni di lavoro e prevede che l’imprenditore debba adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
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