È questa la prima indicazione di rilievo contenuta nella deliberazione della Civit n.
50 «Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016».
Il documento è aggiornato alle novità introdotte dal Dlgs 33/2013.
Nelle more della adozione del piano, ogni amministrazione deve comunque dare corso alla pubblicazione sul proprio sito internet delle informazioni minime imposte da tale provvedimento.
Viene ricordato che l’obbligo di istituzione della sezione “amministrazione trasparente” è dettato anche per le società controllate relativamente alle attività di pubblico interesse.
Il termine di approvazione del piano della trasparenza è stato spostato in quanto strettamente connesso con il piano anticorruzione, di cui costituisce di regola una sezione, nonché con il piano delle performance.
Alla base di questo rinvio la mancanza del piano nazionale anticorruzione (solamente nei giorni scorsi la Funzione pubblica ha licenziato la proposta che dovrà essere approvata dalla Civit) e delle linee guida per la lotta alla corruzione da parte di regioni ed enti locali (che devono essere adottate dalla Conferenza unificata).
Non viene invece rinviato il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza che sarà comunque effettuato in ogni ente entro la fine del 2013 da parte degli Oiv e i cui esiti dovranno essere comunicati alla stessa Civit.
Regioni ed enti locali, nell’adozione del piano della trasparenza, dovranno tenere conto delle linee guida che saranno elaborate dalla Conferenza unificata.
Ogni Pa si deve dare un responsabile della trasparenza, che di regola coincide con quello per la prevenzione della corruzione.
Il suo compito essenziale è garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità dettati dal legislatore e dei vincoli dettati dal piano della trasparenza.
Egli deve inoltre garantire il cosiddetto accesso civico, cioè il diritto dei privati di avere tutte le informazioni che devono essere pubblicate sul sito.
Il piano della trasparenza deve indicare le misure attraverso cui dare attuazione a questi nuovi vincoli.
Può prevedere referenti nei singoli uffici delle amministrazioni complesse e indica le procedure di monitoraggio.
Esso deve inoltre contenere gli obiettivi strategici che si vogliono conseguire in tema di trasparenza, le modalità di coinvolgimento delle strutture e dei soggetti esterni portatori di interessi.
E ancora, vanno disciplinate le iniziative e gli strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati, nonché l’organizzazione e i risultati attesi delle Giornate della trasparenza che ogni Pa deve realizzare per favorire il controllo diffuso.
Nel piano vanno infine indicati i dati ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dal legislatore che ogni amministrazione decide di pubblicare.
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