Enti, spiragli per le assunzioni

Per la sezione autonomie non sono vincolati all’assorbimento degli esuberi provinciali

Marcello Serra 1 Agosto 2015
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Mano libera degli enti locali sui budget assunzionali residui del triennio 2011-2013, che non sono vincolati all’assorbimento degli esuberi delle province, ma possono essere utilizzati anche per nuove assunzioni. Lo ha chiarito la Corte dei conti, sezione delle autonomie, pronunciandosi con deliberazione n. 26/2015 sulla questione di massima rimessa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia in merito alla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 424, della l 190/2014. Tale norma impone agli enti locali, per il biennio 2015-2016, il blocco delle assunzioni ordinarie (al netto di quelle riguardanti vincitori di concorsi collocati in graduatorie già approvate o vigenti al 1/1/2015) e l’utilizzo del proprio budget assunzionale esclusivamente per il ricollocamento del personale provinciale dichiarato in esubero (fino al 100% del turn over).

Fra i tanti dubbi posti da questa disciplina (in gran parte risolti dalla deliberazione della stessa sezione autonomie n. 19/2015), rimaneva da sciogliere quella relativo alla possibilità di utilizzare liberamente nel biennio 2015-2016, i budget per assunzioni di anni precedenti: per esempio, il budget 2014 costituito dalle cessazioni 2013 e rinviato al 2015. Sul punto, invero, la circolare della Funzione pubblica n. 1/2015 ha espressamente consentito di utilizzare liberamente le quote residue della capacità assunzionale di anni precedenti, ma è stata contraddetta dalla sezione Lombardia, secondo la quale il budget dell’anno 2014 risulterebbe «attratto» nell’ambito delle risorse 2015 destinate alla mobilità obbligatoria del personale provinciale e, pertanto, anch’esso andrebbe destinato esclusivamente al ricollocamento degli esuberi.

Invero, la pronuncia lombarda ha sollevato il problema in un quadro normativo che ammetteva il solo cumulo triennale verso il «futuro» ex art. 3, comma 5, primo periodo, del dl 90/2014, mentre nel frattempo il dl 78/2015 ha ripristinato anche la possibilità (prima negata da sezione autonomie n. 27/2014 per gli enti soggetti a Patto) di cumulare i resti del triennio precedente.

Anche dopo tale novella, tuttavia, altre sezioni regionali hanno negato tale possibilità (deliberazione n. 304/2015 del Veneto e n. 163/2015 delle Marche), mentre in senso favorevole si erano espressi la sezione della Sardegna (deliberazione n. 32/2015) e di recente anche l’Anci.

Quest’ultima tesi trova ora conferma da parte delle autonomie, che hanno enunciato il seguente principio di diritto: «gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale».

In pratica, quindi, si possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, mentre il budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015) deve essere riservato al riassorbimento del personale provinciale (al netto dell’eventuale quota destinata da assumere i vincitori di concorso).

La sezione, invece, non ha chiarito se la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno sia ammessa (come sostenuto dalla Funzione pubblica) o ricada nel blocco previsto dal comma 424 (come affermato dalla sezione della Lombardia).

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