Trasferimento anche per le partecipazioni, da indicare in base al valore del patrimonio netto Le Province devono cominciare a svolgere da subito, e le città metropolitane dovranno cominciare dal prossimo 1 gennaio, i compiti loro attribuiti in materia di minoranze linguistiche, mentre l’esercizio delle funzioni trasferite dalle Regioni sarà fissato da queste. Entro novembre le Province dovranno censire le risorse necessarie per lo svolgimento delle singole funzioni e comunicarne i risultati alle Regioni. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 26 settembre, dove sono indicati i «Criteri per la individuazione dei beni e delle risorse finanziare, umane, strumentali ed organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali» (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre). Il provvedimento è previsto dalla legge n. 56/2014 come passaggio indispensabile per la trasformazione delle Province e il suo contenuto è stato concordato in sede di Conferenza unificata. Entro giovedì prossimo, 27 novembre – cioè entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione – tutte le Province, comprese le città metropolitane, devono censire le risorse, ivi compreso il personale, e i beni connessi all’esercizio delle proprie funzioni e comunicarle alle Regioni, che devono validare tali documenti. In mancanza di questo adempimento le Regioni decidono autonomamente. I criteri che le Province devono utilizzare per la ricognizione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle singole funzioni sono: bilanci degli ultimi 3 anni; quantificazione analitica della spesa; risorse da trasferire ai nuovi soggetti destinati a subentrare alle Province nella gestione delle funzioni. A seguito di questi trasferimenti occorrerà apportare le necessarie modifiche anche ai patti di stabilità. Gli effetti del trasferimento di risorse per la nuova allocazione di funzione non producono invece conseguenze sull’indebitamento. I criteri che devono essere utilizzati per la individuazione del personale sono: rispetto dell’accordo raggiunto con le Regioni; garanzia dei lavoratori a tempo indeterminato e, fino alla scadenza, di quelli a tempo determinato (non sono citate le altre forme di assunzioni flessibili, quali la somministrazione); svolgimento in modo prevalente dei compiti trasferiti e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. Tali criteri possono essere arricchiti da altri, quali il carico di famiglia, la disabilità, l’età eccetera. Le amministrazioni devono procedere previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali. Anche i beni sono trasferiti. A tal fine essi vanno conteggiati al valore indicato nell’ultimo documento contabile e, per quelli immobiliari, sulla base dell’ultimo inventario. Per le partecipazioni, il valore è quello del patrimonio netto e deve essere certificato dai revisori. Gli stessi principi si applicano per il trasferimento delle società. Il provvedimento si completa con l’indicazione dei soggetti destinatari delle funzioni assegnate alle province nelle materie di competenza statale: la tutela delle minoranze continuerà ad essere svolta dalle province. La decorrenza di questa attribuzione è immediata per le province e dallo 1 gennaio 2015 per le città metropolitane. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite dalle Regioni sarà invece fissata dalle Regioni stesse.
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