La norma che ne è scaturita ha introdotto una differenziazione nel trattamento economico dei segretarî comunali con argomenti campati per aria, quali il galleggiamento retributivo e il principio di omnicomprensività. La prova piú evidente si rinviene nei lavori preparatorî e, piú in dettaglio, nel resoconto parlamentare della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23) – seduta nella quale è stato approvato l’emendamento 10.32. Nell’intervento dell’On. D’Attorre, confermato dal relatore Fiano, si legge, infatti, “la proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrate a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti“.
A un’attenta analisi della normativa vigente, è di tutta evidenza che gli istituti del galleggiamento e dell’omnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, evocato a ruota, ma a sproposito, con i diritti di rogito centrano un’acca. Che le cose stiano realmente cosí è fin troppo facile da dimostrare. L’ordinamento degli enti locali conosce quanto meno due ipotesi nelle quali l’omnicomprensività riferita alle retribuzioni dei dirigenti non opera e anzi è pacificamente ammessa: ai diritti di toga, che gli avvocati dirigenti degli Enti locali continuano a percepire oggi e da sempre; ai compensi per recupero dell’evasione fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, norma tutt’ora in vigore.
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