Escluse dai limiti le spese di personale interamente coperte da finanziamenti pubblici

La Corte dei conti (Sezione reg. Liguria) ricostruisce l’evoluzione normativa sul contenimento delle spese del personale e di quelle di natura flessibile

9 Ottobre 2018
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di VINCENZO GIANNOTTI

Il quesito posto all’attenzione dei magistrati contabili riguarda l’assunzione di personale a tempo determinato e/o con contratti di lavoro occasionale al fine di assicurare l’apertura dello sportello esterno con copertura intera della spesa da contributo da Ente pubblico, da proventi dei biglietti e sponsorizzazioni private. In particolare viene richiesto se dette assunzioni soggiacciono o meno ai limiti delle assunzioni flessibili (art. 9, comma 28, d.l. 78/2010) e della spesa complessiva del personale (art.1, comma 557, legge n. 296/2006).

La ricostruzione normativa

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione 1 ottobre 2018, n.116 ricostruisce l’evoluzione normativa sul contenimento delle spese del personale e di quelle di natura flessibile.
Il problema riguarda l’assunzione di personale in via temporanea per la realizzazione del progetto interamente finanziato dall’esterno, ossia senza oneri addizionali a carico dell’Ente locale.

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