Massima
Risulta illegittima l’esclusione da un concorso pubblico, disposta perché, nella compilazione della domanda in forma telematica, sono state omesse le seguenti dichiarazioni: 1) manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura; 2) assunzione di responsabilità penale in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 3) accettazione incondizionata delle clausole e delle condizioni previste dal bando di concorso, nel caso in cui la parte istante abbia comunque completato la procedura di compilazione della domanda – che poteva andare a buon fine solo compilando tutti i campi previsti nel modulo predisposto dall’amministrazione – e, successivamente, abbia provveduto a stampare, firmare ed inviare l’istanza secondo le modalità telematiche contenute nel bando di concorso; in tal caso, infatti, deve ritenersi che le irregolarità riscontrate dalla pubblica amministrazione siano strettamente connesse alla incompletezza del modulo di domanda predisposto dall’amministrazione, da compilare a cura di ciascun interessato; con la conseguenza dell’obbligo sussistente in capo alla pubblica amministrazione di accordare al concorrente il soccorso istruttorio, volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva dall’A.S.L. Caserta per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Avvocati e ha impugnato il provvedimento in epigrafe nella parte in cui è stata disposta la propria esclusione per aver presentato una istanza di partecipazione in modo non conforme al bando concorso.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento