Esclusione della retribuzione per lavoro straordinario per i dirigenti medici responsabili di strutture complesse

7 Maggio 2024
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Nel caso di un medico incaricato della direzione di una struttura complessa, retribuito tramite una compensazione per i risultati ottenuti, la Corte di Cassazione (Sez. Lav.), con l’ordinanza del 5 aprile 2024, n. 9126, ha stabilito che il diritto agli straordinari è escluso. La Corte ha precisato che non vi è distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario. In entrambi i casi, la prestazione del dirigente medico deve essere finalizzata al conseguimento degli obiettivi propri e immancabili dell’incarico affidatogli.

Il fatto

Un dirigente medico, responsabile di una struttura complessa all’interno di un presidio ospedaliero, ha chiesto al tribunale competente il riconoscimento della retribuzione per lavoro straordinario. In primo grado, la richiesta è stata respinta e tale decisione è stata confermata anche in appello. La Corte territoriale, richiamando la sentenza n. 9146/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha escluso il diritto del dirigente al compenso per lavoro straordinario in base all’articolo 65 del CCNL dell’Area dirigenza medica e veterinaria e agli articoli 8 e 39 del CCNL ARIS-ANMIRS. Secondo tali disposizioni, quando il superamento dell’orario è finalizzato al raggiungimento di un risultato, esso è compensato dalla retribuzione di risultato, che fa parte del budget concordato per il conseguimento degli obiettivi assegnati al singolo medico.
Il sistema retributivo disciplinato dalla contrattazione collettiva depone, dunque, per la non configurabilità del lavoro straordinario per i dirigenti preposti a una struttura complessa. Risulta irrilevante sia l’autorizzazione a tal fine, sia la prassi di remunerazione dello stesso anche a favore dei dirigenti.
La Corte di merito ha anche rigettato la richiesta di risarcimento del danno per la prestazione di lavoro che superi il limite della ragionevolezza, poiché il dirigente non è stato autorizzato a svolgere lavoro straordinario, né ha richiesto di farlo. Inoltre, non sono emersi prove delle esigenze di servizio che avrebbero imposto ritmi di lavoro estenuanti.

I principi di diritto

La disciplina del contratto collettivo per la dirigenza medica esclude la configurabilità del lavoro straordinario per i dirigenti di struttura complessa. Tale disciplina prevede, invece, un compenso per le ore straordinarie solo quando queste sono connesse al raggiungimento di obiettivi concordati (art. 65 c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria).
Non sussiste il diritto del dirigente medico ad essere compensato per il lavoro straordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli (Cass. 17 aprile 2009, n. 9146; Cass. 4 giugno 2012, n. 8958; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21010; Cass. 22 marzo 2017, n. 7348; Cass. 28 marzo 2017, n. 7921; Cass. 26 aprile 2017, n. 10322; Cass. 30 novembre 2017, n. 28787; Cass. 2 luglio 2018, n. 17260; Cass. 11 luglio 2018, n. 18271; Cass. 8 novembre 2019, n. 28942).
La prestazione lavorativa eccedente l’orario normale deve essere correlata al raggiungimento di un obiettivo concordato per essere compensata con la retribuzione di risultato (art. 39 c.c.n.l. ARIS-ANMIRS 1998-2001).
La responsabilità del datore di lavoro è prevista quando la prestazione eccede i limiti stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e non è giustificata da un obbligo di lavoro o da una accettazione informata del dipendente (Cass. n. 16711 del 2020; Cass. n. 34968 del 2022).

Pertanto, alla luce delle disposizioni contrattuali richiamate e dell’assenza di prove circa l’autorizzazione o la necessità del lavoro straordinario, la Corte ha confermato il rigetto della richiesta di retribuzione per lavoro straordinario avanzata dal dirigente medico. Inoltre, la richiesta di risarcimento del danno è stata anch’essa respinta, poiché non sono emersi elementi che dimostrino un’eccessiva prestazione lavorativa non autorizzata o richiesta, né un’imposizione di ritmi di lavoro eccessivamente gravosi da parte del datore di lavoro.

Redazione Il Personale

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