In base alle previsioni normative di cui agli artt. 35 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 165/2001 e 9 d.P.R. n. 487/1994, i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, evitando di dare al termine “esperti” una interpretazione troppo rigorosa che “comporti un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato a operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati”.
LEGGI LA SENTENZA del TAR Toscana n. 1060 del 12 settembre 2017
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Verona, 5 ottobre 2017
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