Esuberi al buio nelle province

La stima dei dipendenti in eccesso non può essere direttamente legata agli accorpamenti geografici

Marcello Serra 16 Novembre 2012
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Impossibile allo stato una stima realistica degli esuberi nelle province. A rischiare, nell’immediato, sono solo i dirigenti a contratto e il personale di staff alle giunte. Ma i numeri circolati in questi giorni sugli esuberi potenziali non sembrano affidabili.Esuberi potenziali. Sono circolate stime di circa 12 mila dipendenti provinciali in potenziale esubero. Su un totale di circa 57 mila dipendenti la cifra corrisponderebbe al 21%, quasi un quarto del totale. Non sembra, oggettivamente, giustificabile una valutazione di un potenziale esubero di un quarto dei dipendenti pubblici di un intero sistema locale.La stima appare viziata dall’impostazione su cui si fonda: considerare potenzialmente in esubero tutti i dipendenti delle province non in possesso dei requisiti per rimanere nell’ordinamento e, dunque, destinate ad accorparsi con altre.Non sembra, tuttavia, corretto far corrispondere ad accorpamenti meramente geografici, come quelli previsti dal dl 188/2012, l’automatico stato di esubero dei dipendenti delle province obbligate all’accorpamento.Si tratta di valutazioni influenzate dal vizio principale della riforma voluta dal governo: guarda quasi solo agli aspetti dei confini geografici e della costituzione degli organi politici, senza curarsi troppo delle funzioni che vengono gestite dalle province.È evidente che lo stato di esubero non ha alcuna diretta e immediata conseguenza dall’accorpamento geografico. Attività che per loro natura debbono essere svolte in modo diffuso nel territorio, come i servizi per il lavoro, la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici, la vigilanza, l’ambiente, la formazione, non sono intaccate dall’accorpamento, perché, salvo razionalizzazioni possibili, restano aggregate al territorio.In effetti, solo una volta completato il processo di accorpamento, le province «nuove» potranno condurre una seria ricognizione dei fabbisogni, ai sensi dell’articolo 33 del dlgs 165/2001 e sulla base di questa verificare se vi siano o meno esuberi. Si tratta di un processo il cui esito non appare stimabile, e rispetto al quale 12 mila dipendenti sono oggettivamente spropositati, se si considera che nell’intera compagine statale la Funzione pubblica ha stimato meno di 5 mila esuberi.Il nodo è, semmai, capire quali funzioni e competenze resteranno alle province, perché poi si potrebbe porre un problema di esubero indotto dalla sottrazione di tali funzioni e di trasferimento dei dipendenti verso comuni o regioni.Personale in staff e dirigenti a contratto. Nell’immediato, invece, e cioè a partire dal 1° gennaio 2013 un gruppo consistente di dipendenti provinciali si troverà oggettivamente in esubero.È l’intero sistema dei componenti degli «staff» degli organi di governo. La cancellazione delle giunte determinerà certamente l’assenza immediata di attività lavorative nei riguardi di tali staff e l’attivazione delle procedure dell’articolo 33 del dlgs 165/2001.Molto di tale personale, però, è assunto con contratti flessibili e a tempo determinato. L’articolo 90 del dlgs 267/2000 stabilisce che possono essere costituiti uffici di staff «posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori». È chiaro che gli uffici di diretta collaborazione della giunta e degli assessori non avranno più alcuna operatività. I dipendenti in staff a tempo determinato, dunque, perderanno a loro volta la giustificazione della loro presenza in servizio, a meno che non possano essere reimpiegati in altre attività. Occorrerà dare anche uno sguardo alla causale di assunzione, ma anch’essi si trovano in condizione di eccedenza potenziale rispetto ai fabbisogni.L’articolo 33 del dlgs 165/2001 è tarato solo per i dipendenti di ruolo. Non si deve, tuttavia, scartare l’ipotesi del licenziamento individuale di stampo privatistico, per chiusura di un’attività specifica.Analogo problema riguarda i dirigenti a contratto. Quelli assunti in staff (combinando l’articolo 110 e l’articolo 90 del Tuel) vanno incontro alla stessa problematica sorte del personale delle segreterie. Nelle province in cui vi siano i commissari per accompagnare l’accorpamento, vi sarà la conclusione del mandato e dunque la scadenza ex lege degli incarichi.

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