Il periodo di prova deve sempre essere indicato nel contratto individuale?
L’indicazione del periodo di prova è uno degli elementi previsti dall’art. 24 del CCNL 16.11.2022 da indicare nel contratto individuale di lavoro.
Come previsto dall’art. 25, il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova pari a:
- Due mesi (Area Operatori e Area Operatori Esperti);
- Sei mesi (Area Istruttori e Area Funzionari ed EQ).
L’articolo 61, comma 2, prevede che il dipendente a tempo determinato può essere sottoposto ad un periodo di prova (vedi parere Aran CFC58a):
- Non superiore a due settimane per i rapporti di durata fino a 6 mesi;
- Non superiore a quattro settimane per i rapporti di durata otre i 6 mesi.
Per i dipendenti assunti a tempo determinato non sussiste, pertanto, un obbligo di previsione del periodo di prova.
Possono, inoltre, essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato:
- I dipendenti che lo hanno già superato nella stessa area e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto;
- I dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione (art. 52, comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001).
I neo assunti hanno un vincolo di permanenza di 5 anni presso l’amministrazione?
L’art. 3, comma 7 ter, del d.l. n. 80/2021 prevede testualmente che “Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale e’ di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale puo’ essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento: ”Stessa norma è rinvenibile nel TUPI per tutte le pubbliche amministrazioni, all’art. 35, comma 5 bis, ove si prevede che, per i vincitori di concorso, vige un obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione.
Con proprio parere n. 16950 del 22 febbraio 2022, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha risposto ad un comune che chiedeva se era possibile che un neo dipendente, in possesso di un’anzianità di servizio inferiore ai 5 anni e vincitore di una procedura di mobilità volontaria, potesse essere assunto da una diversa amministrazione con il consenso dell’ente di appartenenza.
La Funzione Pubblica ha risposto in senso affermativo, qualora per l’amministrazione ciò non pregiudichi “l’obiettivo che il proprio assetto organizzativo e funzionale assicuri la massima efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni da svolgere al servizio della collettività.” L’amministrazione dovrà, pertanto, motivare il proprio eventuale assenso rilasciato al dipendente prima dei 5 anni dall’assunzione.
L’obbligo del vincolo di 5 anni si configura, quindi, come norma a tutela del datore di lavoro in quanto stabilisce una motivazione predeterminata, già disposta dal legislatore, per denegare la richiesta di trasferimento del dipendente, ma non va letta come divieto dell’ente di appartenenza di assentire il trasferimento prima di tale lasso di tempo.
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