1) Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 18 gennaio 2024, in caso di richiesta di monetizzazione delle ferie non godute da parte del lavoratore, che deve provare il datore di lavoro?
Spetta al datore di lavoro provare:
- di aver posto il lavoratore nelle condizioni di fruire delle ferie;
- di avere informato il lavoratore circa l’impossibilità della monetizzazione delle ferie al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore, nonostante ciò, abbia deciso comunque di non fruire delle stesse.
Qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare quanto sopra, il lavoratore deve essere risarcito.
2) Quanti giorni di ferie spettano ad un lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale con un orario di lavoro di 20 ore settimanali, articolato dal lunedì al giovedì di ogni settimana (dalle ore 8, 00 alle ore 13,00)?
Secondo quanto indicato dall’ARAN con orientamento RAL 1856, se il dipendente lavora, in base al proprio contratto individuale, solo 4 giorni settimanali sui 5 previsti per la generalità dei lavoratori a tempo pieno, avrà diritto solo a 21 giorni di ferie (pari a 26×4/5, con arrotondamento all’unità superiore dato che il decimale risultante dal calcolo è superiore a 0,5), per i primi tre anni di lavoro.
Tale regola del riproporzionamento trova applicazione anche per le 4 giornate di riposo (4×4/5, pari a 3 giorni, dato il decimale risultante dal calcolo è inferiore a 0,5).
- “Il diritto alle ferie dei pubblici dipendenti”
- “Il periodo di fruizione e pianificazione delle ferie”
3) In caso di progressione fra le aree, le ferie maturate fino al momento del passaggio alla categoria superiore, vengono cancellate se non sono state fruite?
Ai sensi di quanto definito dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2019-2021, in caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. A tale proposito, con orientamento CFL247, l’Aran ha affermato che la medesima continuità non è applicabile ai permessi e alla banca delle ore.
4) Quale è il calcolo corretto relativo alla spettanza di ferie e festività soppresse nell’anno di assunzione, nel primo mese lavorato, qualora la frazione dello stesso sia pari a 15 giorni?
L’Aran, con orientamento indirizzato al Comparto Funzioni Locali CFL 230, ha chiarito che in questo caso, essendo la frazione del primo mese lavorato pari a quindici giorni, ma non superiore, non sussistono i presupposti applicativi della disciplina dell’art. 38 comma 7 del CCNL 2019-2021 e, conseguentemente, in quel mese il dipendente non maturerà alcun giorno. L’ ARAN con lo stesso parere chiarisce inoltre che lo stesso criterio espresso dal comma 7 (“ Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”) sia estensibile alle 4 giornate di riposo (c.d. “festività soppresse”).
5) Il personale interessato alla reperibilità può essere in ferie e contemporaneamente coprire il servizio di reperibilità?
Secondo l’ARAN (orientamento RAL 1760), i due istituti non sono compatibili, in quanto la reperibilità, anche se non equivale alla esecuzione della prestazione lavorativa, incide ugualmente sul riposo e sulla piena possibilità di svago che le ferie devono garantire (ad esempio il dipendente non potrebbe allontanarsi per una crociera).
Ciò non toglie, tuttavia, che, durante le ferie, il dipendente debba essere disponibile al rientro per urgenti necessità, come ipotizzato dall’art.18, comma 11, del CCNL del 6.7.1995.
Tale previsione, però, non si presta a consentire anche la pianificazione della reperibilità con appositi turni, secondo le caratteristiche tipiche dell’istituto.
6) Un dipendente, che ha presentato le proprie dimissioni nel rispetto del periodo di preavviso quantificato nel rispetto della vigente disciplina contrattuale in materia, può fruire delle ferie durante il suddetto periodo di preavviso?
L’art. 12 comma 6 del CCNL 2006 stabilisce la regola del divieto della fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso. Nell’ambito del divieto di fruizione durante il periodo di preavviso, rientrano sia le ferie maturate e non fruite prima dello stesso, sia quelle che si vanno a maturare nel corso del medesimo periodo di preavviso.
L’ARAN, con orientamento RAL 1762, ritiene possibili due eccezioni alla generale regola di divieto di fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso (art. 12 CCNL 2006):
- prorogare in misura corrispondente il periodo di preavviso. Si applica, cioè ed in via analogica, il principio privatistico per cui le diverse ipotesi di assenza dal lavoro (ad esempio, per malattia) sospendono il decorso del preavviso. E ciò trova la sua spiegazione nella circostanza che fino alla scadenza del periodo di preavviso il rapporto è ancora giuridicamente attivo e, quindi, trovano applicazione ancora tutti gli istituti ad esso attinenti;
- rinunciare al preavviso stesso da parte del soggetto che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, per un periodo corrispondente alle ferie fruite. La possibilità di rinunciare al preavviso, anche nel corso dello stesso, è prevista dall’art. 12 comma 5 del CCNL 2006.
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La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali
Il tema delle assenze nel pubblico impiego risulta complesso e mutevole. La materia, disciplinata sia da norme di natura legislativa che contrattuale, è in continua evoluzione. Il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 e il D.Lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva europea 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare) – per ricordare solo alcuni dei più significativi interventi da parte del legislatore – hanno recentemente innovato la disciplina delle assenze modificando, tra gli altri, gli istituti della malattia, dei permessi per le visite mediche e dei congedi parentali. L’autore, in questo eterogeneo scenario, ha cercato di raccogliere, per ogni istituto giuridico, tutta la normativa, la giurisprudenza e le circolari interpretative. L’obiettivo è stato quello di creare un “testo unico” della disciplina delle assenze, al fine di facilitare il lavoro a coloro che devono usufruirne o autorizzarle, alleggerendo l’onere di effettuare in prima persona ricerche nel materiale che si è andato via via stratificando. L’esemplificazione di oltre 200 casi pratici, sviluppati attraverso la formula della risposta al quesito, offre inoltre un ricco ventaglio di fattispecie agevolmente consultabile. Grazie alla sua organizzazione interna, la pubblicazione risulta essere un pratico vademecum – aggiornato anche ai più recenti pareri ARAN – utile sia a chi deve autorizzare le assenze, sia ai dipendenti e ai dirigenti che ne devono usufruire. Livio BoieroDirigente pubblico.
Livio Boiero | 2022 Maggioli Editore
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