Ferie e permessi ex art.33 della legge 104/92

La Corte di Cassazione interviene sulla compatibilità della maturazione delle ferie da parte di un dipendente che abbia fruito dei permessi giornalieri della legge 104/92, in considerazione della decurtazione proporzionale operata dal datore di lavoro.

6 Febbraio 2018
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La Corte di Cassazione interviene sulla compatibilità della maturazione delle ferie da parte di un dipendente che abbia fruito dei permessi giornalieri della legge 104/92, in considerazione della decurtazione proporzionale operata dal datore di lavoro. I dipendenti, nel caso specifico richiedevano il ripristino delle ferie (o loro monetizzazione) illegittimamente decurtate oltre alla cessazione immediata di tali comportamenti.

I precedenti della Suprema Corte

In diverse occasioni i giudici di legittimità sono intervenuti sulla questione relativa alla computabilità dei permessi di cui alla legge 104/92 con le ferie precisando come, la limitazione della computabilità dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in forza del richiamo operato dal successivo comma 4 all’ultimo comma dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (abrogato dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ne ha tuttavia recepito il contenuto negli artt. 34 e 51), opera soltanto nei casi in cui essi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale…

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