di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 30/10/2012)
La Corte dei Conti Sezione Regionale della Campania nella deliberazione del 23 aprile 2012, n. 170, aveva evidenziato una incongruenza tra quanto deliberato dalle varie Corti dei Conti sul concetto di “progressioni di carriera comunque denominate” soggette al vincolo di cui all’art. 9, comma 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e la posizione implicitamente assunta dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, la quale aveva escluso queste ultime dal concetto di progressione di carriera. A tale conclusione erano giunti i giudici campani in quanto la Sezione delle Autonomie risolvendo in senso negativo l’inclusione delle P.E.O. all’interno della norma legislativa limitativa per le progressioni di carriera, poneva il quesito se le stesse una volta attribuite ricadano o meno nell’ulteriore concetto limitativo disposto dalla normativa dell’esclusione nel tetto economico di cui al comma 1 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 ovvero se le stesse siano invece da escludersi in quanto “eventi straordinari della dinamica retributiva”.
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