Fondi pensione anche in comune

La Covip ha autorizzato all’esercizio Perseo che interessa una platea di 1,2 milioni di lavoratori

Marcello Serra 25 Novembre 2011
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Varato il fondo pensione per i dipendenti dei comparti regioni-enti locali e sanità, denominato Perseo, il secondo tra i fondi per i lavoratori pubblici, dopo quello attivato per i lavoratori della scuola (Espero). Il via libera è arrivato ieri dalla Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Scopo del fondo (che interessa una potenziale platea di 1 milione e 200 mila lavoratori pubblici) è quello di permettere agli aderenti di disporre, nel momento in cui andranno in pensione, di prestazioni pensionistiche complementari che si aggiungeranno a quelle obbligatorie.

Il fondo verrà alimentato con due fonti. In primo luogo, col versamento di un contributo a carico di ciascuna amministrazione locale ed appartenente al sistema sanitario nazionale, pari all’1% della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

L’ulteriore fonte di finanziamento sarà un contributo a carico di ciascun lavoratore aderente: l’importo di tale contributo del lavoratore nel minimo dovrà essere pari al versamento dell’ente, ma ciascun dipendente potrà decidere di versare anche un contributo aggiuntivo, per incrementare il rendimento della pensione integrativa. Ovviamente, il contributo del lavoratore avverrà mediante trattenuta mensile sulla busta paga, con versamento al fondo contestuale al versamento a carico dell’ente datore di lavoro, da effettuare entro il 15 del mese successivo. Inoltre, il fondo Perseo sarà alimentato anche destinandovi il trattamento di fine servizio; tale ultimo finanziamento sarà un po’ più pingue per i lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 2001, in quanto nei loro confronti opererà una quota figurativa corrispondente all’1,5% del contributo di riferimento per il calcolo dell’Indennità del premio di servizio (Ips).

Beneficiari del fondo potranno essere tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato anche a part-time, nonché tutti coloro che siano stati assunti anche a part-time con contratti di lavoro flessibili, secondo le regole vigenti, purché di durata pari o superiore ai 3 mesi consecutivi.

Diretti destinatari del Fondo sono i dipendenti dei comparti, ma lo statuto del fondo prevede che anche i segretari comunali e provinciali ed i dirigenti dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale, a condizione siano sottoscritti specifici accordi di adesione e reperite le risorse da parte dei comitati di settore che governano la contrattazione della rispettiva area contrattuale.

Del fondo potranno anche beneficiare i dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo, di enti e organizzazioni regionali e interregionali, di case di cura private e il personale di strutture ospedaliere gestite da enti religiosi e di imprese private che offrono servizi socio sanitari.

La contribuzione a carico delle amministrazioni e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia – per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione – a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità secondo modalità che saranno definite dal consiglio di amministrazione. In tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita. Entro il 30 novembre di ciascun anno e con effetto dal 1° gennaio successivo, ciascun lavoratore iscritto, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico, potrà anche sospendere unilateralmente la propria contribuzione, comunicandolo all’amministrazione di appartenenza che a sua volta trasmetterà la sospensione al Fondo e all’Inpdap. Allo stesso modo, sarà possibile riattivare successivamente il versamento dei contributi. La sospensione, però, non sarà ammessa nei primi cinque anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo. Sia le quote del trattamento di fine servizio, sia la quota aggiuntiva dell’1,5% non saranno effettivamente versate al Fondo pensione, ma accantonate figurativamente in una contabilità aparta presso l’Inpdap, che rivaluta le somme con un tasso inizialmente calcolato sulla media dei rendimenti ottenuti da un «paniere» di fondi pensione dotati di un’ampia base associativa. Successivamente, una volta messa a regime la gestione finanziaria del fondo, la rivalutazione sarà pari al rendimento effettivo realizzato dal fondo stesso.

Una volta che il dipendente vada in pensione, l’Inpdap verserà al Fondo pensione l’importo accumulato, comprensivo dei contributi reali e dei relativi rendimenti.

Luigi Oliveri

 

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