Il Comandante del Corpo della Polizia municipale è competente solo ad accertare la compatibilità o conformità delle attività alle prescrizioni alla normativa statale o locale, ma non certo ad adottare i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni e men che meno quelli di annullamento delle stesse.
Rispetto al cumulo di competenze e alla giustapposizione del Corpo di polizia municipale a settori amministrativi eterogeni (Ambiente, energia, verde pubblico etc.) rileva il Collegio che la giurisprudenza, anche recente, ha stigmatizzato siffatto accorpamento, evidenziando la peculiarità della Polizia municipale, che ha compiti e funzioni sue proprie, non riconducibili ad alcun settore e pertanto non è collocabile in una struttura amministrativa (più ampia).
Si è in proposito statuito che “La polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia, per esempio un settore amministrativo, né essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo di tale struttura. Ne deriva l’illegittimità, per violazione della l. n. 65 del 1986, recepita in Sicilia dalla l. reg. n. 17 del 1990, del provvedimento del comune che colloca l’istituito Corpo di polizia municipale all’interno di un’Area amministrativa” (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I , 13 aprile 2006 n. 589).
Più di recente si è in tale ottica precisato che “la polizia municipale è struttura organizzativa non dipendente da alcun “settore” e avente compiti e funzioni specifiche non riconducibili ad alcun settore” (T.A.R. Lazio – Latina, Sez. I, 4 novembre 2010 n. 1860).
Ricostruita la collocazione del Corpo di polizia municipale all’interno dell’organizzazione dell’Ente locale, consegue che al Comandante del corpo stesso non possono essere attribuite dai regolamenti locali, funzioni di amministrazione attiva consistenti nell’adozione di provvedimenti amministrativi, sia essi di contenuto negativo, quali il diniego di autorizzazioni o concessioni, si essi di contenuto positivo, quali il rilascio di provvedimenti ampliativi. Una simile potestà autorizzatoria, infatti, determina la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate.
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