Il primo principio affermato è il seguente: il conferimento di incarichi di rappresentanza legale e la consulenza finalizzata a questo fine rientrano nell’ambito delle previsioni di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 50/2016, cd contratti esclusi. Per cui, “l’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità”. Di conseguenza, si deve constatare “la impossibilità di considerare la scelta dell’avvocato esterno all’ente come connotata da carattere fiduciario”.
La seconda indicazione è la seguente: l’Ente “deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata a verificare l’impossibilità da parte del personale interno a svolgere l’incarico”; nel caso di esistenza di un ufficio legale interno occorre che l’ente accerti, “mediante una rigorosa procedura, l’impossibilità da parte di dette professionalità a svolgere l’incarico, in ragione del loro documentato carico di lavoro”.
Occorre inoltre assicurare “la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente”.
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