Gli incarichi assegnabili

I pensionati possono fare parte delle commissioni di concorso. È quanto ci dice la sentenza della seconda sezione del TAR Sicilia-Catania n. 1986/2024

8 Agosto 2024
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I pensionati possono fare parte delle commissioni di concorso. È quanto ci dice la sentenza della seconda sezione del TAR Sicilia-Catania n. 1986/2024.

Il divieto dettato dall’articolo 5 comma 9, del d.l. n. 95/2012 per i giudici amministrativi siciliani “è norma di stretta interpretazione e non può estendersi alla composizione di una commissione esaminatrice che non rientra tra gli incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, non potendosi in questo campo ricorrere ad alcuna forma di analogia”. Ricordiamo che espressamente il d.P.R. n. 82/2023 lo consente a coloro che sono stati collocati in quiescenza negli ultimi 3 anni, mentre in precedenza era consentito a coloro che erano stati collocati in quiescenza negli ultimi 4 anni. 
Ai pensionati possono essere conferiti dalle PA incarichi di vertice negli uffici di staff degli organi politici, incarichi connessi all’attuazione del PNRR e delle politiche di coesione, incarichi professionali, di formazione operativa e di primo affiancamento dei dipendenti neo assunti. Sono tassativamente vietati gli incarichi di consulenza e di studio. Sono queste le indicazioni contenute nel recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio n. 80/2024, indicazioni che peraltro confermano principi già dettati da altre sezioni di controllo della magistratura contabile, per come riassunte da una specifica nota dell’Anci. Tale nota illustra le indicazioni contenute nella prima citata deliberazione, evidenziando che occorre essere attenti ad evitare aggiramenti del dettato normativo.
Ci viene subito ricordato che alla base della previsione legislativa non ci si propone di raggiungere obiettivi di prevenzione della corruzione, come nella precedente normativa che vietava il conferimento di incarichi ai pensionati da parte della stessa amministrazione in cui hanno concluso la propria attività lavorativa. Siamo invece in presenza di una disposizione che vuole raggiungere un duplice risultato: conseguire un significativo “risparmio di spesa” ed inoltre dare, quanto meno in termini sostanziali, una “garanzia di ricambio generazionale”.

Il divieto di conferimento di incarichi di consulenza e di studio ai pensionati, nonché quello di attribuzione agli stessi di incarichi dirigenziali e/o direttivi, fatti salvi l’ipotesi della gratuità e l’apposizione del tetto di durata annuale, è contenuto nell’articolo 5 comma 9 del d.l. n. 95/2012.  La deroga per il vertice degli uffici di staff degli organi politici è contenuta nell’articolo 11, comma 3, del dl. n. 105/2023. La deroga per gli incarichi connessi all’attuazione del PNRR è invece contenuta nell’articolo 10, commi 1 e 2, del d.l. n. 36/2023 ed è stata successivamente estesa anche a quelli connessi alle ricostruzioni dopo i terremoti del 2009 e del 2016. Con riferimento alla prima deroga viene ricordato che essa non è applicabile a tutti gli incarichi conferiti negli uffici di staff degli organi politici, ma solamente a quelli di capo di gabinetto, ovviamente laddove previsto nel regolamento e nell’assetto organizzativo dell’ente, e che occorre che nello stesso non rientrino in alcun modo “attività di natura gestionale”. Con riferimento alla seconda deroga ci viene ricordato che essa si estende anche al conferimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento a condizione duplice: che si dimostri l’assenza di professionalità all’interno dell’ente e limitatamente al periodo necessario per l’assunzione di dipendenti in possesso di tali competenze ed esperienze.
 Il punto centrale della deliberazione è per l’Anci costituito dalla indicazione che il divieto dettato dalla citata disposizione deve essere ritenuto come “tassativo”, quindi non suscettibile di letture estensive e/o analogiche, per cui tutte le attività non comprese in tale elencazione possono essere oggetto di incarichi conferiti a pensionati. Nel divieto devono escludersi “le attività di mera condivisione”, ambito che include gli incarichi di “formazione operativa” e “affiancamento al personale neo assunto”. Siamo, come ben si vede, nell’ambito di attività che richiedono uno stretto collegamento concreto ed una partecipazione alla vita amministrativa dell’ente: ma non vi sono divieti che possano essere opposti, se si rimane nell’ambito dei confini tipici degli incarichi di tipo professionale, oggi disciplinati dal d.lgs. n. 36/2023 e non si entra, anche se in modo mascherato, nelle attività gestionali. In conclusione, le amministrazioni devono essere bene attente ad evitare che vi siano forme di aggiramento dei divieti normativi, per cui la utilizzazione dei pensionati da parte delle PA è comunque un istituto che può essere utilizzato in modo limitato, restando nelle deroghe fissate dal legislatore e non in via ordinaria.

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