Gli incarichi di consulenza non possono essere affidati direttamente o in via fiduciaria – Il Commento di S. Usai

La recente deliberazione della sezione della Corte dei Conti della regione Emilia Romagna n. 65/2016 risulta di particolare interesse per alcune considerazioni in tema di disciplina del conferimento di incarichi di consulenza esterna

2 Agosto 2016
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di S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 29/7/2016)

La recente deliberazione della sezione della Corte dei Conti della regione Emilia Romagna n. 65/2016 – depositata il 30 giugno scorso – risulta di particolare interesse per alcune considerazioni svolte dall’attento estensore in tema di disciplina del conferimento delle consulenze esterne (1) che, come noto, al di là dell’esigua disciplina normativa esige una definizione del procedimento di assegnazione nell’ambito del regolamento sull’ordinamento degli uffici e  dei servizi.
L’estratto del regolamento, proprio relativo a tale disciplina, come noto deve essere trasmesso alla sezione regionale  entro 30 giorni proprio – ai sensi dell’articolo 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 -, perché si esprima in merito alla relativa congruità.
Alcune considerazioni, come si diceva appaiono utili ed attualissime mentre altre – in tema di incarichi legali – sono evidentemente destinate ad essere superate considerato che l’incarico in parola oggi con il nuovo codice degli appalti (art. 17 del decreto legislativo 50/2016) costituisce a tutti gli effetti un appalto (pur escluso dall’applicazione integrale del codice).

Le esclusioni previste nel regolamento e ritenute irrituali
Come si evidenziava, l’utilità della deliberazione è data dal fatto che in molti casi nei regolamenti in argomento risultano effettivamente riportati dei riferimenti scorretti che portano, ovviamente, ad una pratica operativa contra legem.

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