Il mancato rinnovo degli incarichi di posizione organizzativa
Non devono essere assunti specifici provvedimenti nel caso di mancato rinnovo alla scadenza di un incarico di posizione organizzativa e non vi è un automatico diritto delle vecchie ottave qualifiche funzionali, successivamente D3, ad avere attribuito tale incarico. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 22405/2020.
Vengono così riassunti i principi che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dettato in materia di attribuzione, di mancata conferma e di revoca degli incarichi di posizione organizzativa:
1) “il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue, in termini generali, che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 c.c. e del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico (Cass. 25 ottobre 2019, n.27384; Cass. 10 luglio 2019 nr. 18561; Cass. 30 marzo 2015, n. 6367;)”;
2) “Anche le Sezioni Unite, ai fini del riparto di giurisdizione, hanno affermato che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico; per quanto riguarda il comparto delle autonomie locali, secondo la disciplina degli articoli 8 e 9 del CCNL stipulato il 31 marzo 1999, il conferimento dell’incarico di posizione…
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