di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 17/2/2014)
Tutti gli incarichi dirigenziali devono avere una durata minima di 3 anni ed una massima di 5 anni. Per quelli a tempo determinato conferiti ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 il venire meno dell’incarico del sindaco prima del decorso di 3 anni non determina la automatica cessazione dello stesso. Occorre fare particolare attenzione alle eventuali proroghe che possono essere concesse ai dirigenti a tempo determinato al momento dell’insediamento del nuovo sindaco in quanto tali atti non costituiscono una mera ricognizione della condizione esistente, ma determinano l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Sulla estensione di questi principi ai titolari di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti occorre fare chiarezza, anche se si deve ritenere che allo stato attuale della legislazione non si estenda l’ambito di applicazione delle norme sulla durata minima dettate per la dirigenza.
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