La recente legge n. 124/2015 (la cosiddetta Riforma Madia della PA) è una legge delega che si propone la riorganizzazione della pubblica amministrazione. La legge comporta la definizione di 13 deleghe, molto articolate e dettagliate, con la sola eccezione di sei norme di diretta applicazione ed immediata entrata in vigore: si tratta dell’art. 3 e l’art. 6 (modifiche alla legge n. 241/1990), l’art. 9 (Ordine al merito della Repubblica), l’art. 12 (funzionamento dell’Avvocatura di Stato) e l’art. 14, comma 6 con il quale si introduce una novella al d.lgs. n. 165/2001 prevedendo una mobilità obbligatoria per le dipendenti vittime di violenza di genere. Ma la norma probabilmente più significativa tra quelle già in vigore è l’ultimo comma dell’art. 17 laddove viene modificato un passaggio della legge n. 135/2012 – già modificato lo scorso anno dall’art. 6 della legge n. 114/2014 – in tema di incarichi vietati ai pensionati. Viene in sostanza detto che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni dei pensionati – che erano limitate ad un anno – se prestati gratuitamente non hanno limiti temporali. Resta il vincolo dell’anno per gli incarichi dirigenziali e direttivi.
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