Massima
Il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi concretamente che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Tuttavia, in un equilibrato contemperamento di principi, il rispetto di tale onere derivante dall’art. 7 della Direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest’ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite.
Fatto
Il ricorrente è una dipendente, con il ruolo di Ispettore Superiore del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in servizio presso una Casa Circondariale con funzioni di vice comandante di reparto dell’Istituto penitenziario. In aggiunta, la ricorrente è assegnatarie delle funzioni di responsabile dell’ufficio Comando e colloqui. Queste ultime funzioni hanno assunto particolare rilievo nell’istituto penitenziario valdostano dove la ricorrente presta servizio, caratterizzato da una storica discontinuità gestionale dovuta alla carenza, ormai da tempo, di una presenza stabile di figure apicali. Tale significativa carenza di organico ha dato luogo a gravi ripercussioni sull’orario di lavoro dell’interessata, costretta a garantire la propria presenza presso l’istituto ben oltre l’orario di servizio effettuando talvolta anche 41 ore di straordinario mensile, nonché a postergare il godimento delle ferie nonostante il formale invito dell’Amministrazione a fruirle.
Con decreto del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, il Direttore titolare della Casa Circondariale di Novara, ha assunto anche l’incarico in missione per due giorni a settimana presso la Casa Circondariale di Aosta, previo passaggio di consegne con il direttore in missione uscente avvenuto in data 11 ottobre 2018…
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