I beneficiari dei permessi per l’assistenza dei familiari in situazione in grave handicap

23 Ottobre 2013
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di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 23/10/2013)

La Corte costituzionale è di recente intervenuta sul testo dell’art. 42, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53.
La norma riguarda l’ambito soggettivo del congedo straordinario per l’assistenza dei familiari versanti in situazione di grave handicap e consente così l’individuazione dei beneficiari.
L’art. 42, a seguito dei vari interventi legislativi di riforma (d.lgs. 23 aprile 2003, n. 115; legge 24 dicembre 2003 n. 350, legge  27 dicembre 2006 n. 296; legge 4 novembre 2010, n. 183; d.lgs. 18 luglio 2011 n. 119), stabilisce innanzitutto, che fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’art. 33, comma II, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

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