I concorsi nella fase attuale di attenuazione della emergenza Coronavirus

Le amministrazioni pubbliche non hanno più vincoli allo svolgimento delle prove concorsuali e possono, di conseguenza, portare avanti e concludere i concorsi indetti prima della maturazione della condizione di emergenza epidemiologica da Coronavirus. L’analisi dell’esperto

4 Giugno 2020
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Le amministrazioni pubbliche non hanno più vincoli allo svolgimento delle prove concorsuali e possono, di conseguenza, portare avanti e concludere i concorsi indetti prima della maturazione della condizione di emergenza epidemiologica da Coronavirus. Le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle domande dei concorsi indetti in tale periodo e/o in cui la scadenza dei termini di presentazione delle domande non sono messe in discussione dal superamento dei vincoli alla indizione dei concorsi stessi. Per quelli nuovi gli enti possono optare tra le procedure tradizionali e la utilizzazione degli strumenti per l’ampliamento del ricorso alle tecnologie informatiche e telematiche offerte dalle previsioni dettate dal d.l. n. 34/2020, cd Rilancio. Ricordiamo infine che le riunioni delle commissioni possono svolgersi anche in modalità telematica, sia nel caso di procedure tradizionali che di procedure che sono svolte con le nuove regole introdotte dal legislatore per i concorsi RIPAM e che la stessa disposizione consente di utilizzare anche a tutte le PA.
In premessa deve essere subito evidenziato che le regioni e gli Enti locali che vogliono utilizzare le nuove procedure sperimentali introdotte per l’anno 2020 dalla citata disposizione, devono modificare i propri regolamenti sulla disciplina dei concorsi. Non si può all’uopo ritenere sufficiente la semplice previsione nella norma di legge di questa opportunità. Dobbiamo ricordare che le regole per la disciplina dei concorsi in queste amministrazioni sono infatti rimesse alla autonomia regolamentare e, quindi, è necessaria la modifica, non imponendo la citata disposizione un vincolo che gli enti devono applicare in modo obbligatorio.

La cessazione della sospensione delle prove concorsuali

Dalla metà dello scorso mese di maggio non si applica più la sospensione delle prove concorsuali disposta dall’articolo 87 del d.l. n. 18/2020: di conseguenza l’iter di queste procedure può riprendere a svolgersi a pieno regime. Sul terreno operativo ciò determina come effetto pratico che le singole amministrazioni possono convocare e svolgere le prove concorsuali con le regole previste nei bandi. Ricordiamo che gli enti devono comunque garantire che le sedi in cui le prove si svolgeranno e le relative modalità siano pienamente rispettose dei requisiti dettati dalla normativa e dal protocollo sottoscritto tra la Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali sulle norme a tutela della salute nei luoghi di lavoro; il riferimento va in particolare al distanziamento minimo, alla sanificazione frequente, alla aereazione costante, alla utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale (a partire dalle mascherine) ed alla presenza dei dispenser di liquidi igienizzanti.

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