In premessa deve essere subito evidenziato che le regioni e gli Enti locali che vogliono utilizzare le nuove procedure sperimentali introdotte per l’anno 2020 dalla citata disposizione, devono modificare i propri regolamenti sulla disciplina dei concorsi. Non si può all’uopo ritenere sufficiente la semplice previsione nella norma di legge di questa opportunità. Dobbiamo ricordare che le regole per la disciplina dei concorsi in queste amministrazioni sono infatti rimesse alla autonomia regolamentare e, quindi, è necessaria la modifica, non imponendo la citata disposizione un vincolo che gli enti devono applicare in modo obbligatorio.
La cessazione della sospensione delle prove concorsuali
Dalla metà dello scorso mese di maggio non si applica più la sospensione delle prove concorsuali disposta dall’articolo 87 del d.l. n. 18/2020: di conseguenza l’iter di queste procedure può riprendere a svolgersi a pieno regime. Sul terreno operativo ciò determina come effetto pratico che le singole amministrazioni possono convocare e svolgere le prove concorsuali con le regole previste nei bandi. Ricordiamo che gli enti devono comunque garantire che le sedi in cui le prove si svolgeranno e le relative modalità siano pienamente rispettose dei requisiti dettati dalla normativa e dal protocollo sottoscritto tra la Funzione Pubblica e le organizzazioni sindacali sulle norme a tutela della salute nei luoghi di lavoro; il riferimento va in particolare al distanziamento minimo, alla sanificazione frequente, alla aereazione costante, alla utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale (a partire dalle mascherine) ed alla presenza dei dispenser di liquidi igienizzanti.
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