I contratti di formazione e lavoro soggetti al limite del 20% in sede di trasformazione a tempo indeterminato

18 Gennaio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 18/1/2012)

Con deliberazione n. 146 nell’adunanza del 21 dicembre 2011 la Corte dei Conti, sezione regionale del Lazio, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Frosinone ha stabilito che i contratti di formazione e lavoro in sede di conversione con contratti a tempo indeterminato soggiaccio ai limiti di cui all’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, così come convertito con legge n. 133/2008, modificato dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, ossia nei limiti del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Tale parere si muove in ambito particolarmente restrittivo negli enti locali, nonostante la programmazione del fabbisogno del personale sia stata effettuata prima delle legge citata.

Continua a leggere l’articolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento