I contratti di formazione e lavoro soggetti al limite del 20% in sede di trasformazione a tempo indeterminato

18 Gennaio 2012
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di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 18/1/2012)

Con deliberazione n. 146 nell’adunanza del 21 dicembre 2011 la Corte dei Conti, sezione regionale del Lazio, a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Frosinone ha stabilito che i contratti di formazione e lavoro in sede di conversione con contratti a tempo indeterminato soggiaccio ai limiti di cui all’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, così come convertito con legge n. 133/2008, modificato dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, ossia nei limiti del 20% delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Tale parere si muove in ambito particolarmente restrittivo negli enti locali, nonostante la programmazione del fabbisogno del personale sia stata effettuata prima delle legge citata.

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