di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 27/1/2015)
Interessante intervento dei giudici contabili che nella loro ricostruzione della normativa vigente, hanno inserito un altro incentivo previsto da specifiche disposizioni legislative, ad integrazione di quelli noti, che andrà inserito nella costituzione dei fondi della contrattazione decentrata integrativa, tra le risorse di cui all’art. 15, comma 1, lett. k), del C.C.N.L. del 1° aprile 1999. Il citato incentivo è rinvenibile nelle disposizioni di cui all’art.61, comma 9, del d.l. n. 11/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 il quale prevede che “‘il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto’’.
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