Vediamo preliminarmente i fatti.
La Corte di Appello aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata accolta l’impugnativa del licenziamento disciplinare proposta da un dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro Poste Italiane Spa.
La Corte territoriale aveva condiviso l’iter argomentativo svolto dal primo giudice affermando che, con il contestato provvedimento espulsivo, la società aveva reiterato l’esercizio del potere punitivo in relazione a fatti già contestati e sanzionati con una precedente sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci, “in tal guisa consumando un potere disciplinare che, una volta esercitato, non può essere nuovamente attivato per gli stessi fatti già sanzionati”.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane Spa con due motivi.
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