I risparmi aggiuntivi che permettono di applicare le fasce di valutazione non sono soggetti al tetto 2010 della contrattazione decentrata

24 Novembre 2011
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di L. Oliveri (ilpersonale.go-vip.net 24/11/2011)

Uno dei problemi maggiori posti agli operatori ed agli interpreti è l’incoerenza delle norme. Il legislatore ha dimostrato in questi anni di essere particolarmente ondivago relativamente alla materia della spesa del personale. Trascuriamo, in questa sede, la circostanza paradossale che alcune spese, a seconda delle prospettive, anche per effetto di interpretazioni non del tutto convincenti della Corte dei conti se si applica la logica “aristotelica”, sono allo stesso tempo di personale e non di personale. Ci interessiamo qui del rapporto esistente tra l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, ed una serie di norme che ammettono l’utilizzo di “risorse aggiuntive” per incrementare i fondi della contrattazione decentrata, in particolare ai fini dell’applicazione degli artt.19 e 31, comma 2, del d.lgs 150/2009.

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