La lettura già fornita in precedenza dall’ARAN sul divieto di utilizzazione nell’anno successivo di questi risparmi si deve dire non solo confermata, ma rafforzata dalla previsione dettata dal CCNL 17 dicembre 2020. Sulla base di queste disposizioni il riporto di somme è consentito solamente a condizione che la loro integrale utilizzazione “non sia stata oggettivamente possibile”, circostanza che non si realizza di certo in questa occasione.
La parte innovativa e di grande rilievo del parere dell’ARAN è costituita dal fatto che la contrattazione decentrata integrativa può legittimamente stabilire che questi risparmi siano utilizzati nello stesso anno per remunerare ulteriormente i dirigenti che hanno avuto una valutazione “di eccellenza”. Alla base di questa conclusione, la considerazione che in tal modo non si realizza l’effetto perverso di consentire ai dirigenti, anche se nell’anno successivo, di partecipare alla erogazione delle somme che si sono formate a seguito dei risultati non positivi che essi hanno raggiunto.
I risparmi sulla indennità di risultato per le valutazioni
Le principali indicazioni in materia estrapolate dall’orientamento applicativo ARAN AFL27
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