L’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa richiede, come condizione preliminare, che le amministrazioni costituiscano il fondo per le risorse decentrate. Nello svolgimento di tale attività occorre applicare i principi dettati dalla contrattazione collettiva ed i vincoli di contenimento del tetto e di riduzione in caso di diminuzione del personale in servizio introdotti dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010. Si deve ricordare che tali vincoli sono stati estesi all’anno 2014. Appare opportuno sollecitare che le amministrazioni provvedano rapidamente, così da potere dare corso all’avvio delle trattative per la firma del contratto decentrato, possibilmente anche per la parte normativa.
Il calcolo del fondo per le risorse decentrate
Leggi anche
Le disfunzioni della contrattazione decentrata tardiva
Sembra non sradicabile il vizio di moltissime amministrazioni locali di avviare la contrattazione de…
03/09/24
La contrattazione collettiva decentrata integrativa tardiva
La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Calabria attraverso il parere n. 130/2…
06/03/24
L’errata costituzione e distribuzione del fondo integrativo non è un atto di macro-organizzazione
La Cassazione attraverso la sentenza n. 33975/2023 ha stabilito che l’azione intentata dal dipendent…
22/12/23
La mancata certificazione del fondo integrativo da parte dell’organo di revisione. Conseguenze
Attraverso la deliberazione n. 71/2023 la Corte dei conti del Piemonte si è espressa sulla vicenda d…
02/08/23
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento