di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 20/11/2015)
Con la pronuncia che si segnala, la sezione lavoro della S.C. di Cassazione ha offerto un ulteriore contributo all’interpretazione del complicato sistema di termini e relative decadenze con cui il d.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Decreto “Brunetta”) ha – per certi versi integrando la precedente disciplina contrattuale, per altri innovando – cadenzato il procedimento disciplinare nel pubblico impiego.
In particolare la Corte ha scrutinato il problema relativo all’interpretazione dell’art. 55 bis comma 4 del d.Lgs. n. 165/2001, come modificato sul punto dal d.Lgs. n. 150/2009, con specifico riferimento al terzo periodo dell’articolata disposizione, ove si legge che “Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.”
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