In un precedente articolo (Blocco delle assunzioni dirigenziali, a tempo determinato e indeterminato, negli enti locali sui posti certificati come vacanti, del 12 gennaio 2016) si aveva modo di evidenziare come le disposizioni introdotte dall’art.1, comma 219 della legge di stabilità 2016, avevano riservato una bella sorpresa anche per gli enti locali, rendendo indisponibili i posti vacanti dirigenziali certificati alla data del 15 ottobre 2015, sia al fine di rendere disponibili i citati posti per la ricollocazione del personale dirigenziale eccedentario di area vasta, sia in attesa del riordino della dirigenza pubblica, prevista dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale dovrà essere attuata con specifico decreto legislativo da parte del Governo. In particolare la disposizione legislativa menzionata prevede che “sono resi indisponibili i posti dirigenziali (……) vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando distacco, fuori ruolo o aspettativa”. Gli incarichi indicati, pertanto, sono sottratti alla libera disponibilità delle pubbliche amministrazioni, tanto che, in caso di incarichi conferiti tra la data indicata (15 ottobre 2015), che costituisce il dies a quo di efficacia del suddetto vincolo di indisponibilità, e la data di entrata in vigore della legge, gli stessi cessano di diritto, con risoluzione dei relativi contratti. Una volta individuato un ambito temporale di applicazione antecedente all’entrata in vigore della legge e stabilita la sorte dei contratti conclusi medio tempore (con opzione a favore della risoluzione ope legis, quale tipico rimedio del vizio funzionale del sinallagma negoziale, mentre i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge devono considerarsi nulli ab origine ai sensi dell’art 1418, comma 1, c.c.) la norma contempla alcune eccezioni alla regola dell’indisponibilità ( “Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell’incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 216, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge”), precisando, subito dopo, con una previsione di chiusura, che “In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma”.
Il Commento – Divieto per gli enti locali di conferire o prorogare incarichi dirigenziali ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL
La legge di stabilità 2016 ha reso indisponibili i posti vacanti dirigenziali certificati alla data del 15 ottobre 2015: sia al fine di rendere disponibili i citati posti per la ricollocazione del personale dirigenziale eccedentario di area vasta, sia in attesa del riordino della dirigenza pubblica
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento