di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 29/1/2016)
Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo della legge n. 124/2015 (c.d. “Riforma Madia”), che da anticipazioni di stampa dovrebbe prevedere la modifica delle disposizioni in tema di procedimento disciplinare in chiave di maggior speditezza nell’ipotesi di sanzioni legate alla falsa attestazione delle presenze in servizio, è opportuno soffermarsi su una pronuncia della Suprema Corte, depositata alla fine dello scorso anno (n. 24828 depositata il 9 dicembre 2015).
In tale arresto, ancora una volta viene all’attenzione dei giudici di legittimità una questione, anzi due, legate entrambe al complesso profilo della competenza nella gestione della leva disciplinare. La prima, concerne l’individuazione dell’ente datore di lavoro legittimato all’attivazione della leva disciplinare nel caso in cui il dipendente incolpato sia distaccato a diverso ente.
La seconda, riguarda invece una questione sì di competenza, ma per così dire “interna”: la possibilità che il soggetto competente all’instaurazione, istruttoria e definizione del procedimento disciplinare pubblico deleghi uno o più adempimenti ad altro organo.
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