di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 16/2/2016)
Le organizzazioni sindacali salutavano con successo le conclusioni a cui era pervenuta la Corte di Cassazione, sez. unite, nell’ordinanza 14 luglio 2015 n. 14689, nella quale i giudici di Palazzo Cavour avevano emesso il seguente principio di diritto “a prescindere dagli scopi che la contrattazione collettiva, anche decentrata, si propone, deve conclusivamente escludersi che eventuali conseguenze dannose possano essere oggetto di responsabilità contabile a carico dei rappresentanti sindacali che hanno concluso gli accordi collettivi”. D’altra parte, evidenzia la nomofilachia, l’obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a mente di quanto espressamente previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 165/2001 il quale dispone che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”. Precisata la responsabilità in capo all’amministrazione pubblica, in tema di possibile danno erariale, due successive sentenze della Cassazione civile, permettevano alle amministrazioni non solo di attenuare la citata responsabilità, ma di invertire l’interesse stesso dei lavoratori. La prima sentenza riguarda la legittima possibilità da parte dell’amministrazione, a seguito della certificazione degli errori riscontrati sull’utilizzazione del fondo da parte degli ispettori del MEF, di ridurre i fondi degli anni successivi fino al recupero delle somme utilizzate in eccesso, la seconda sentenza concerne il recupero in capo ai dipendenti in caso di utilizzazione in eccedenza delle risorse decentrate in considerazione della natura fissa ed immutabile degli importi stabiliti dal fondo delle risorse decentrate.
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