Il Commento – Il fondo per le risorse decentrate del 2016

Sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2016 pesano ancora i dubbi legati alle modalità con cui dare applicazione alle prescrizioni dettate dalla legge di stabilità 2016

7 Giugno 2016
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di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 7/6/2016)

Sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate del 2016 pesano ancora i dubbi legati alle modalità con cui dare applicazione alle prescrizioni dettate dal comma 236 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015). Ciò non deve però diventare una ragione per rinviare la costituzione del fondo, passaggio essenziale per potere dare corso all’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2016. Ricordiamo che la costituzione del fondo non richiede che l’ente abbia approvato il bilancio preventivo. E ricordiamo inoltre che l’applicazione della cd contabilità armonizzata determina (si vedano i pareri della sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti del Molise n. 218/2015 e del Veneto n. 263/2016) la conseguenza che in caso di mancata costituzione del fondo entro l’anno, possano essere riportate nel fondo dell’anno successivo solamente le risorse di parte stabile. Mentre in caso di mancata ripartizione del fondo, le risorse non utilizzate vanno nell’avanzo di amministrazione.

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