di S. Simonetti (ilpersonale.go-vip.net 10/12/2015)
Nell’ambito del pubblico impiego sono annunciate per l’immediato futuro parecchie vertenze per il recupero delle tasse di iscrizione all’albo professionale. La questione prende le mosse da unaormai nota sentenza della Corte di Cassazione (sez. lavoro, n. 7776 del 16.4.2015) che riguardava un avvocato dipendente di una sede regionale INPS: è tutta dunque da verificare la portata generale della pronuncia anche alla luce del tuttora vigente divieto di estensione soggettiva dei giudicati. La problematica sembrava circoscritta al caso di specie ma una recentissima risposta del MEF ad un comune (prot. 79309 del 19 ottobre 2015) ha riaperto la questione. Infatti la Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto di dare risposta positiva alla possibilità di rimborsare la tassa di iscrizione all’avvocato del Comune interpellante in presenza delle due seguenti condizioni: il carattere obbligatorio dell’iscrizione e il contestuale carattere di esclusività dell’esercizio dell’attività professionale. La risposta appare ineccepibile ma non tiene affatto conto di un contesto generale che nelle pubbliche amministrazioni non vede la presenza soltanto di avvocati iscritti nell’elenco speciale. Prima di affrontare questo delicatissimo aspetto è però necessario entrare nel merito della pronuncia perché le perplessità non riguardano solo il metodo ma anche, appunto, il merito.
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