di V. Giannotti (ilpersonale.go-vip.net 3/11/2015)
Assolutamente non scontata è la possibilità di procedere al rimborso delle spese di viaggio da parte dell’amministrazione ad un proprio dipendente che, a seguito di convenzione tra due Comuni, deve spostarsi da un Comune all’altro per assolvere le proprie funzioni. Il primo problema riguarda l’assenza di qualsiasi riferimento alla normativa contrattuale, la seconda riguarda la possibilità se sia legittima una eventuale regolamentazione delle citate spese direttamente in convenzione e da ultimo se, in caso di riconoscimento delle citate spese, le stesse rientrino o meno nelle limitazioni imposte alle spese di missione ad opera della Legge 122/2010. Non sono pochi i dipendenti, specie nei Comuni di più modesta dimensione che sono chiamati ad assolvere le loro funzioni mediante una specifica convenzione tra Comuni, di qui l’interesse di conoscere eventuali soluzioni a tali problematiche. A seguito di specifica richiesta avanzata dal Sindaco di un Comune in convenzione, è intervenuta la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n.211 depositata in data 15/10/2015.
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